Nella sentenza emessa nel caso C-535/2019 resa tra un cittadino italiano residente in Lettonia ed il Governo Lettone, la Corte conferma il diritto dei cittadini
dell'Unione economicamente inattivi, residenti in uno Stato membro diverso da quello di
origine, di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro
ospitante, al fine di beneficiare di prestazioni di cure mediche finanziate da tale Stato. La
Corte precisa, tuttavia, che il diritto dell'Unione non impone l'obbligo di iscrizione gratuita a
detto sistema.
La Suprema Corte riafferma il principio secondo cui " ogni sanitario che intervenga -anche non contestualmente- sul paziente è tenuto oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poichè la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravenuta che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità."
In accordo con il Governo, il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.
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